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Newsletter -  aprile 2020

 

 

 

Novità giurisprudenziali

 

 

 

Cassazione del 27/4/2020, n. 8222 sez. I civile

 

Il recesso del socio comporta l’obbligo di liquidazione a carico della società della quota al valore da determinare ai sensi dell’articolo 2289 del codice civile, tenendo conto del valore patrimoniale della quota al momento dello scioglimento del rapporto sociale. Legittimata passiva è la società ma può essere convenuto l’unico socio superstite sia in nome della società sia in proprio per la responsabilità delle obbligazioni sociali, in quanto socio illimitatamente responsabile.

 

 

 

Quando il contratto sociale non dispone diversamente, la liquidazione della quota avviene come previsto nell’articolo 2289 del codice civile

 

 

 

Cassazione del 30/4/2020, n. 8434 sez. U

 

Quando il proprietario di un lastrico solare cede in godimento a titolo oneroso la facoltà di installare e tenere per un periodo di tempo un ripetitore o un altro impianto tecnologico, l’assetto negoziale può essere inteso come contratto ad effetti reali, con un contratto costitutivo del diritto di superficie che attribuisce all’acquirente la proprietà superficiaria dell’impianto installato e, se stipulato da un condominio per consentire a terzi l’installazione, richiede l’approvazione di tutti i condomini, oppure come contratto ad effetti obbligatori, con un contratto atipico di concessione a edificare di natura personale, con rinuncia del concedente agli effetti dell’accessione, regolato dai patti negoziali, dalle norme sul contratto in generale e, per quanto ivi non previsto, dalle norme in materia di locazione e, se stipulato da un condominio per consentire a terzi l’installazione, richiede l’approvazione di tutti i condomini se la durata è superiore a nove anni. La riconducibilità dell’accordo all’uno o all’altro schema è questione di interpretazione contrattuale

 

 

 

Ai sensi dell’articolo 1108, terzo comma, del codice civile occorre il consenso di tutti per gli atti di alienazione, costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni.

 

 

 

P.IVA 09387740013

 

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