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Newsletter - giugno 2018

 

Novità giurisprudenziali

 

Cassazione del 7/6/2018, n. 14807 sez. VI civile

Il contratto preliminare di compravendita della nuda proprietà non è suscettibile di esecuzione in forma specifica ai sensi dell’articolo 2932 del codice civile nei confronti degli eredi del promittente venditore venuto a mancare prima della stipula del contratto definitivo, non avendo più utilità per gli eredi la riserva di usufrutto

 

Per l’esecuzione in forma specifica è richiesta la coincidenza oggettiva cioè deve riferirsi alle situazioni previste dalle parti nel contratto preliminare, non in senso di rigorosa trasposizione, ma di fedele esecuzione con riferimento alla volontà delle parti, in modo che l’oggetto da trasferire non sia oggettivamente diverso da quello concordato.

 

Cassazione del 19/6/2018, n. 16176 sez. VI-3 civile

Il criterio per individuare i crediti che possono trovare soddisfazione in via esecutiva sui beni costituiti in fondo patrimoniale è il rapporto tra lo scopo dei debiti e i bisogni della famiglia, con la conseguenza che sono suscettibili di esecuzione i beni e i frutti quando la fonte e la ragione dell’obbligazione da soddisfare sia strettamente correlata ai bisogni della famiglia

 

L’articolo 170 del codice civile delinea l’ambito di esecuzione sui beni e i frutti del fondo patrimoniale in rapporto alle varie categorie di debiti, sottolineando l’inespropriabilità di quanto il creditore conosceva essere contratto per scopi estranei ai suddetti bisogni, con la conseguente inapplicabilità del criterio nel caso in cui il creditore sia all’oscuro dello scopo per cui l’obbligazione è stata contratta

 

P.IVA 09387740013

 

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